EMENDAMENTI
ART. 1.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 155 del codice civile).
L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 155.
(Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli).
Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi ai quali deve essere riconosciuta pari dignità educante anche se con compiti e tempi di presenza diversi. Il minore ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi ed ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ai fini della realizzazione delle finalità di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone di norma, salvo quanto previsto dall'articolo 155-ter, l'affidamento condiviso, ovvero che i figli restino affidati ad entrambi i genitori, e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risultante dalle disposizioni di cui al primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di esse deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall'articolo 155bis.
Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistano i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.
Il giudice da inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
Il giudice, ove ritenga di non dovere disporre l'affidamento condiviso, con congrua motivazione affida i figli al genitore che meglio garantisce i rapporti interpersonali e la collaborazione con l'altro coniuge nell'educazione dei figli ed il mantenimento dei minori nell'ambiente socio-culturale abituale e nei rapporti amicali e di parentela precedenti alla separazione.
Il giudice può per gravi motivi, in presenza di un pregiudizio per il minore riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 333 e con il consenso degli affidatari, affidare la prole a terzi. In tali circostanze si applicano al rapporto le norme previste in tema di affidamento familiare, con attribuzione di ogni competenza al giudice ordinario.
Nella scelta dell'affidatario deve essere data preferenza ai parenti entro il terzo grado del minore. L'affidamento può essere disposto anche in favore di una comunità di tipo familiare".
1. 0233.Burani.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01.
(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).
I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 155 codice civile sono sostituiti dai seguenti:
1. Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, l'affidamento condiviso dei figli e adotta ogni altra deliberazione tenendo presente l'interesse morale e materiale della prole ed il diritto della stessa a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con tutto l'ambito parentale.
2. Qualora i genitori si siano accordati sull'affidamento, costruendo un progetto educativo, il giudice dispone per la omologazione, dopo avere verificato che l'intesa corrisponda all'interesse del minore. In tal caso la potestà è esercitata congiuntamente.
3. Qualora manchi l'accordo sul tipo di affidamento, ovvero sui suoi contenuti, il giudice dispone l'affidamento condiviso con esercizio differenziato della potestà, indicando i tempi e le modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore con facoltà di attribuire a ciascuno di questi sfere di competenza distinte, limitatamente alle questioni di normale amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei figli, delle rispettive attitudini e delle abitudini pregresse. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente.
4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
1. 0200. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifica e introduzione di articoli nel codice civile).
1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche dopo la separazione personale o il divorzio dei genitori il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, che i figli restino affidati a entrambi i genitori sulla base delle modalità concordate dai coniugi all'atto della separazione e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli e stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
La potestà è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario, può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: a) le attuali esigenze del figlio; b) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; c) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; d) le risorse economiche di entrambi i genitori; e) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi".
2. Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:
"Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo, per quanto possibile, il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c.
Art. 155-ter. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di ridurre il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà. Il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c..
In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca gravemente con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la ridefinizione degli aspetti economici. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo;la relativa decisione è rimessa al giudice.
Art. 155-quater. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare all'altro genitore.
In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 155, comma 4. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori".
1. 300.Il relatore.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al codice civile).
Dopo l'Articolo 155 del codice civile, sono inseriti i seguenti:
"Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento). - Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155.
La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché delle indicazioni che i figli abbiano fornito.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine può essere stabilita dal giudice con provvedimento adeguatamente motivato la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Art. 155-ter - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso) - Il giudice, con congrua motivazione, può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione ditali norme o che comunque la permanenza dell'affidamento possa recare grave pregiudizio al minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il riconosciuto diritto del minore ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 codice penale civile.
Art. 155-quater. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità che sono state stabilite. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.
I genitori devono adoperarsi per stabilire e mantenere, salvo giustificati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis.
L'impegno discende dai doveri verso i figli, previsti dall'articolo 147, che non comprendono solo l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, ma anche l'obbligo di non impedire che si attui il loro diritto di ricevere analoghe prestazioni da parte dell'altro genitore.
In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori, che modifichi le modalità di esercizio della potestà, devono essere ridefinite, dai genitori stessi, le regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. In caso di disaccordo la relativa decisione è rimessa la giudice. Di norma sarà preferito il genitore che garantisce il mantenimento dei minori nell'ambiente socio-culturale abituale e nei rapporti amicali e di parentela precedenti alla separazione.
Art. 155-quinquies. - (Obblighi dei genitori). - Quale che sia il regime di affidamento stabilito, è dovere dei genitori concordare le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre a quanto previsto da altre norme di legge, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo.
I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento.
Art. 155-sexies. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). - Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato tenendo conto di valutazioni del costo familiare, del reddito di ciascun genitore, dell'età dei figli e dell'area geografica di residenza e deve essere aggiornato annualmente.
Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Le previsioni del predetto articolo 8 possono applicarsi anche, per ordine del giudice, in conseguenza di violazioni del regime del mantenimento diretto. In tal caso il giudice indica espressamente la misura da adottare e, nel caso previsto dall'articolo 8 numero tre, la somma per la quale la parte ha facoltà di agire.
Art. 155-septies. - (Rivedibilità delle modalità di affidamento). - Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per circostanza sopravvenute, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la rilevanza delle ragioni addotte e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore.
Art. 155-octies. - (Estensione alla filiazione naturale). - Le disposizioni di cui agli articolo 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati.
Art. 155-novies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 155 bis. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.
Art. 155-decies. - (Possibilità di verifica delle decisioni nelle materie attinenti la pari dignità dei genitori). - Il Ministro della Giustizia nel termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento al fine di consentire la verifica dell'operato dei singoli magistrati con riferimento alle decisioni assunte all'esito delle richieste dei genitori in materie attinenti la pari dignità e la pari opportunità.
Art. 155-undecies. - (Attività preliminari). - Al momento della presentazione del ricorso per la separazione dovrà essere documentato lo svolgimento di un "percorso preventivo", realizzato dai coniugi con l'aiuto d'esperti relativo a:
- un effettivo e concreto tentativo di conciliazione;
- presa di coscienza dei problemi che si creano con la separazione, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che permangono con la separazione, anche nel confronto di eventuali figli, al fine di raggiungere il maggior accordo possibile in ordine a tutti i punti e gli aspetti che costituiranno oggetto delle condizioni della separazione da sottoporre al Giudice;
- elaborazione di modalità di sostegno dei figli per superare il trauma della separazione;
- elaborazione del progetto educativo di cui al successivo secondo comma.
Tale percorso sarà sempre distinto dal processo di mediazione.
Alla domanda di separazione deve essere allegato un "progetto educativo ed un accordo di separazione" riguardante i figli. In tale progetto devono essere previsti i diritti, i doveri, i compiti specifici che sono attribuiti a ciascun genitore in relazione alla cura dei figli e ad ogni altra loro necessità compresa la possibilità di coltivare libere relazioni con tutto il proprio ambito di parentela per tutelare al meglio possibile gli interessi materiali e spirituali del minore e sostenerlo adeguatamente nell'elaborazione delle nuove modalità di relazione con i genitori.
In particolare saranno precisati i tempi e le modalità di permanenza presso ciascun genitore (visite infrasettimanali, week-end, ferie e vacanze in qualsiasi periodo dell'anno, festività, ponti, altro) e presso altre figure della parentela. Vanno tenuti presenti i desideri e le indicazioni dei figli che vanno sentiti se di età superiore ai dodici anni, le abitudini consolidate durante la precedente vita familiare. Si tenderà a ridurre al minimo possibile gli spostamenti dei figli, sia per le attività scolastiche, sia per la frequentazione dei genitori, dei fratelli, dei parenti".
1. 234.Burani.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).
L'articolo 155 del Codice Civile è sostituito dal seguente:
Art. 155. - (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli). - 1. Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti continuativi e naturali con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
A tal fine il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi, salvo quanto previsto dall'articolo 155-ter, e fermo restando l'affidamento a entrambi i genitori, adotta i provvedimenti necessari relativamente alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal primo comma. In particolare il giudice prende atto del progetto educativo elaborato dai genitori ai sensi dell'articolo 708 cpc, comma 4, ovvero in caso di disaccordo formula invito ed adotta la procedura di cui all'articolo 708 cpc, comma 5; in mancanza, stabilisce tempi e modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al loro mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione, secondo i criteri previsti dall'articolo 155-bis.
Nessuno dei genitori può rinunciare immotivatamente all'affidamento, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti a pena di decadenza della potestà.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
Il giudice può, per gravi e comprovati motivi, in presenza di un pregiudizio per il minore riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 333 codice civile e con il consenso degli affidatari, affidare la prole a terzi. In tal caso si applicano al rapporto le norme previste in tema di affidamento familiare, con attribuzione di ogni competenza al giudice ordinario.
Nella scelta dell'affidatario deve essere data preferenza ai parenti entro il terzo grado del minore.
L'affidamento può essere disposto anche in favore di una comunità di tipo familiare.
1. 204.Mazzoni.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
Art. 155-bis.
Il giudice affida i figli ad entrambi i genitori solo in presenza di richiesta ed accordo degli stessi anche sulle modalità di contributo al mantenimento dei figli.
Il giudice che pronuncia la separazione adotta ogni provvedimento ritenuto più idoneo nell'interesse del minore, in particolare stabilisce l'affidamento dei figli e le modalità di rapporto con l'altro genitore.
1. 235.Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.
Al comma 1, sostituire le parole da: dopo l'articolo 155 codice civile sono inseriti fino alle parole: ciascun genitore, con le seguenti:
I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 155 codice civile sono così modificati:
1. Anche dopo la separazione personale e il divorzio dei genitori, il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, che i figli restino affidati a entrambi i genitori sulla base delle modalità concordate dai coniugi all'atto della separazione e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli e stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
3. La potestà è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. I provvedimenti adottati, adeguatamente motivati, devono tenere conto: a) dell'età dei figli; b) del vissuto specifico, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori; c) dei rapporti con i genitori in corso di convivenza; d) della ripartizione delle competenze del progetto educativo; e) del grado di collaborazione ipotizzabile tra i genitori; f) delle ragioni del conflitto tra i genitori".
* 1. 301.Pisapia.
Al comma 1 sostituire le parole da: dopo l'articolo 155-bis. Fino alle parole: di ciascun genitore.
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).
1. Anche dopo la separazione personale e il divorzio dei genitori, il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, che i figli restino affidati a entrambi i genitori sulla base delle modalità concordate dai coniugi all'atto della separazione e motivatamente espresse nel progetto di, affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli e stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
3. La potestà è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. I provvedimenti adottati, adeguatamente motivati, devono tenere conto: a) dell'età dei figli; b) del vissuto specifico, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori; e) dei rapporti con i genitori in corso di convivenza; d) della ripartizione delle competenze del progetto educativo; e) del grado di collaborazione ipotizzabile tra i genitori; f) delle ragioni del conflitto tra i genitori.
* 1. 284.Mantini.
Al comma 4, sostituire le parole: Dopo l'articolo 155 codice civile, sono inseriti i seguenti: con le seguenti: I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 155 codice civile sono così modificati.
** 1. 270.Tarditi, Massidda.
Al comma 1, sostituire le parole: Dopo l'articolo 155 codice civile, sono inseriti i seguenti: con le seguenti: I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 155 codice civile sono cosi modificati.
** 1. 274.Cola.
Al comma 1, sostituire le parole: Dopo l'articolo 155 codice civile, sono inseriti i seguenti: con le parole: I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 155 del codice civile sono così modificati.
** 1. 282.Mantini.
Al comma 1, sostituire le parole: Dopo l'articolo 155 codice civile, sono inseriti i seguenti: con le parole: I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 155 codice civile sono così modificati.
** 1. 278.Mazzuca Poggiolini.
Al comma 1 sostituire da capoverso: Articolo 155-bis. fino alle parole: di ciascun genitore con i seguenti commi:
"1. Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, l'affidamento condiviso dei figli e adotta ogni altra deliberazione tenendo presente l'interesse morale e materiale della prole ed il diritto della stessa a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con tutto l'ambito parentale.
2. Qualora un solo genitore chieda l'esercizio congiunto della potestà, il giudice interroga l'altro per acquisire il suo consenso. Ove il consenso sia prestato, il giudice, verificato che il comune progetto educativo corrisponda all'interesse del minore, provvede in conformità, disponendo per l'omologazione dell'accordo.
3. Nel caso in cui il consenso sia negato o l'accordo raggiunto sia parziale, il giudice dispone per l'esercizio differenziato della potestà, assumendo le decisioni per le questioni non risolte e, in particolare, dettando le disposizioni riguardanti la collocazione dei figli e l'esercizio della potestà, con facoltà di attribuire a ciascun genitore sfere di competenza distinte, limitatamente alle questioni di normale amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei figli, delle rispettive attitudini e delle abitudini pregresse. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente".
* 1. 275.Cola.
Al comma 1 sostituire da capoverso:
Art. 155-bis. fino alle parole: di ciascun genitore con i seguenti commi:
"1. Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, l'affidamento condiviso dei figli e adotta ogni altra deliberazione tenendo presente l'interesse morale e materiale della prole ed il diritto della stessa a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con tutto l'ambito parentale.
2. Qualora un solo genitore chieda l'esercizio congiunto della potestà, il giudice interroga l'altro per acquisire il suo consenso. Ove il consenso sia prestato, il giudice, verificato che il comune progetto educativo corrisponda all'interesse del minore, provvede in conformità, disponendo per l'omologazione dell'accordo.
3. Nel caso in cui il consenso sia negato o l'accordo raggiunto sia parziale, il giudice dispone per l'esercizio differenziato della potestà, assumendo le decisioni per le questioni non risolte e, in particolare, dettando le disposizioni riguardanti la collocazione dei figli e l'esercizio della potestà, con facoltà di attribuire a ciascun genitore sfere di competenza distinte, limitatamente alle questioni di normale amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei figli, delle rispettive attitudini e delle abitudini pregresse. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente".
* 1. 271.Tarditi, Massidda.
Al comma 1 sostituire da capoverso:
Art. 155-bis. fino alle parole: di ciascun genitore con i seguenti commi:
"1. Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, l'affidamento condiviso dei figli e adotta ogni altra deliberazione tenendo presente l'interesse morale e materiale della prole ed il diritto della stessa a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con tutto l'ambito parentale.
2. Qualora un solo genitore chieda l'esercizio congiunto della potestà, il giudice interroga l'altro per acquisire il suo consenso. Ove il consenso sia prestato, il giudice, verificato che il comune progetto educativo corrisponda all'interesse del minore, provvede in conformità, disponendo per l'omologazione dell'accordo.
3. Nel caso in cui il consenso sia negato o l'accordo raggiunto sia parziale, il giudice dispone per l'esercizio differenziato della potestà, assumendo le decisioni per le questioni non risolte e, in particolare, dettando le disposizioni riguardanti la collocazione dei figli e l'esercizio della potestà, con facoltà di attribuire a ciascun genitore sfere di competenza distinte, limitatamente alle questioni di normale amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei figli, delle rispettive attitudini e delle abitudini pregresse. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente".
* 1. 279.Mazzuca Poggiolini.
Al comma 1 sostituire il capoverso articolo 155-bis. con il seguente:
"Art. 155-bis.
(Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso).
"1. Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione ditali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 cpc".
1. 201. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso articolo 155-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
Il giudice stabilisce l'esercizio congiunto della potestà solo in presenza di accordo tra le parti.
1. 236.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, capoverso all'articolo 155-bis, sostituire la parola: chieda con il seguente: presenti istanza per.
1. 205. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso all'articolo 155-bis, comma 1 sostituire la parola: condiviso con la parola: congiunto.
1. 253. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, capoverso articolo 155-bis, comma 1, dopo le parole: dei figli aggiungere le seguenti: e il conseguente mantenimento dell'esercizio della potestà su di essi.
1. 206. Francesca Martini, Lusanna, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 1, sostituire le parole da: interroga fino a: consenso con le seguenti: verifica il parere dell'altro coniuge.
1. 207. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 1, sostituire le parole da: interroga fino a: consenso con le seguenti: sente le parti per conoscere la loro disponibilità e valutare le eventuali modalità, anche al fine di raggiungere un accordo tra i coniugi.
1. 254. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 2, sostituire le parole: Ove il consenso sia prestato con le seguenti: Ove sia prestato il consenso.
1. 208. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 2, sostituire le parole: ove il consenso sia prestato, con le parole: ove l'accordo sia raggiunto.
1. 254. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 2 sopprimere le seguenti parole: applicando l'articolo 155-ter.
* 1. 237. Maura Cossutta, Bellillo.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 2, sopprimere le parole: applicando l'articolo 155-ter.
* 1. 255. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, sopprimere i commi 2 e 3 terzo periodo.
1. 229. Valpiana.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, sopprimere il comma 3.
1. 238. Maura Cossutta, Bellillo.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 3, sostituire le parole: nel caso in cui il consenso sia negato con le parole: diversamente.
1. 256. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 3, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: , nell'esclusivo interesse della prole.
1. 210. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis sostituire le parole da: decide se fino alla fine del comma con le seguenti: "3-bis. Nell'esclusivo interesse della prole, decide se disporre o meno l'affidamento condiviso, privilegiando, ogni qual volta ciò sia possibile, la più ampia e piena realizzazione della bigenitorialità.".
1. 209. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 3, sostituire le parole da: decide fino a: condiviso, con le parole: dispone sull'affidamento dei figli.
1. 256. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 3, sostituire le parole: avendo come parametro di riferimento l'esclusivo interesse della prole e dando preferenza, con la seguente: privilegiando.
1. 211. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 3, sostituire le parole da: avendo come, fino a: prole con le parole: con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole.
1. 257. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 3, sostituire le parole da: e dando preferenza fino a: bigenitorialità, con le parole: In ogni caso, il giudice assicura ai figli di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori e con il rispettivo nucleo familiare di origine.
1. 258. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 3, sostituire le parole: in tutti i casi in cui con le seguenti: ogniqualvolta.
1. 212. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, sopprimere il comma 4.
* 1. 239. Maura Cossutta, Bellillo.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, sopprimere il comma 4.
* 1. 259. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta tale comportamento ai fini della modifica delle condizioni stabilite.
1. 240. Maura Cossutta, Bellillo, Magnolfi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente: Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento e sottrarsi agli obblighi da esso derivanti, avendo la possibilità di soddisfarli, a pena di decadenza dalla potestà.
1. 250. Cento.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 4, dopo le parole: Il consenso aggiungere le seguenti: all'affidamento condiviso.
1. 213. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: dalle parti.
1. 214. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, sopprimere il quinto comma.
1. 260. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 5, dopo le parole: gravi aggiungere le seguenti: e comprovate.
1. 215. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: , su istanza delle parti stesse.
1. 216. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 155-ter, con il seguente:
"Art. 155-ter. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - 1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adèguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.
2. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere ha ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.".
1. 202.Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 155-ter, con il seguente:
La potestà è esercitata in via esclusiva dal genitore affidatario. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente dai genitori.
Il giudice che pronuncia la separazione dispone con quale genitore convivono i figli, anche agli effetti della loro residenza anagrafica, stabilisce le modalità di esercizio della potestà assicurando ai minori il mantenimento dei rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori e con il rispettivo nucleo familiare di origine. Il giudice stabilisce l'esercizio congiunto della potestà solo in presenza di accordo tra le parti.
1. 241.Maura Cossutta, Pistone.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 1, sostituire la parola: con con la seguente: in caso di.
1. 218.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 1, sostituire la parola: condiviso con la parola: congiunto.
1. 262.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 1, sostituire le parole: congiuntamente dai con le parole: da entrambi i.
1. 263.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 1, sostituire le parole: dai genitori con le seguenti: da entrambi i genitori.
1. 219.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle indicazioni che i figli abbiano fornito, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché della disponibilità di ciascun genitore a rispettare la figura e il ruolo dell'altro, quale risulta dal vissuto specifico e dal rispettivo progetto educativo, di cui al comma 9 dell'articolo 708 del codice di procedura civile.
1. 251.Cento.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente comma:
2. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate di comune accordo tra i genitori. In caso di contrasto, ciascuno di essi può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentite le opinioni espresse dai coniugi e se necessario dal figlio, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse di quest'ultimo. Se il contrasto permane il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata nell'interesse dei figli.
1. 242.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Magnolfi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sopprimere il comma 2.
*1. 243.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sopprimere il secondo comma.
*1. 230.Valpiana.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, secondo comma, sostituire le parole da: ove ne ravvisi fino a: distinte, con le parole: Il giudice stabilisce le modalità di esercizio della responsabilità.
1. 264.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 2, dopo le parole: l'opportunità aggiungere la seguente: , o su specifica istanza di una delle parti.
1. 220.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 2, sostituire le parole: il giudice può attribuire con le seguenti: i genitori possono attribuire.
1. 244.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 2, sostituire le parole: di essi con le seguenti: dei genitori.
1. 221.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 2, sopprimere le parole: delle rispettive attitudini.
1. 265.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire il comma 3, con il seguente:
Il giudice che pronuncia la separazione assegna il godimento della casa coniugale al genitore affidatario dei figli o a quello con il quale i figli, anche maggiorenni, hanno l'abitazione preferenziale. Il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c.
1. 245.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire il comma 3, con il seguente:
3. La residenza familiare costituisce il domicilio del minore, salvo diverso accordo tra i coniugi. Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è trasmesso, a cura della cancelleria, all'Ufficio Trascrizioni immobiliari e costituisce titolo anche nei confronti dei terzi.
1. 224.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 3, sostituire le parole: Nel provvedimento di affido con le parole: inoltre.
1. 266.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 3, sostituire la parola: affido con la seguente: affidamento.
1. 222.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 3, sopprimere le parole: o i luoghi.
1. 231.Valpiana.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, terzo comma, sostituire le parole da: stabilisce fino a: ciascun genitore con le parole: stabilisce i tempi che i figli trascorrono con ciascun genitore.
1. 267.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 3, sostituire le parole: accanto ad essi, di con le seguenti: presso.
1. 223.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 4, sopprimere le parole da: privilegiando fino a: capitoli di spesa.
1. 232.Valpiana.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sopprimere il comma 4.
1. 246.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter sostituire il comma 4 con il seguente:
Il giudice stabilisce la misura e il modo con cui entrambi i genitori provvedono al mantenimento dei figli tenendo conto del reddito, delle sostanze e del valore economico del lavoro domestico e di cura.
1. 247. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Magnolfi, Lucidi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire il comma 4 con il seguente comma:
4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
*1. 276.Cola.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire il comma 4 con il seguente comma:
4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
*1. 283.Mantini.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire il comma 4 con il seguente comma:
4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
* 1. 280.Mazzuca Poggiolini.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 4 sostituire le parole da: stabilisce fino alla fine del comma con le parole: fissa, altresì, la misura e il modo con cui i genitori devono assicurare il mantenimento dei figli, anche prevedendo forme di collaborazione o prestazioni direttamente effettuate a loro favore.
1. 268. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sopprimere le parole da: privilegiando, fino a: e per capitoli di spesa.
1. 248. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, capoverso: Art. 155-ter, sostituire il comma 4 con il seguente: Ove necessario, alfine di attuare il principio di proporzionalità, il giudice può stabilire a carico di uno dei genitori un assegno perequativo periodico da corrispondere all'altro e da determinare su base oggettiva tenendo conto dell'età del figlio, della zona di residenza, delle fonti di reddito di ciascun genitore, dei tempi, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
1. 252.Cento.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire il comma 4 con il seguente comma:
4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
1. 272.Tarditi, Massidda.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta o indiretta al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario, può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, da determinare considerando:
a) le attuali esigenze del figlio;
b) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
c) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
d) le risorse economiche di entrambi i genitori;
e) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
1. 227.Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, alla rubrica, sostituire le parole: condiviso con la seguente.
1. 261. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento e al contributo per il mantenimento dei figli, il giudice può ordinare ai genitori l'apertura di un conto corrente bancario. Il conto corrente è intestato ai minori e al genitore con quale convivono prioritariamente e può essere utilizzato esclusivamente nell'interesse dei figli. In caso di inadempimento il giudice per la separazione, trasmetterà direttamente il provvedimento al giudice per l'esecuzione, disponendo il sequestro conservativo su un immobile di proprietà dell'obbligato nonché' del pubblico ministero per la violazione di cui all'articolo 570 del codice penale. In caso di difficoltà da parte del giudice di stabilire l'effettivo reddito dei genitori tenuti ai mantenimento dei figli, è disposto un accertamento tramite la polizia tributaria sui beni degli obbligati, nonché, sui beni che si trovano nella disponibilità dell'obbligato, anche se intestati a soggetti diversi. Nel caso di genitore che sia lavoratore dipendente, il giudice può disporre che l'assegno sia posto direttamente a carico del terzo datore di lavoro.
1. 225. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis 1. Le disposizioni economiche si applicano anche ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente
1. 249. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Lucidi, Magnolfi
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.
1. 226. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire la rubrica con la seguente:
(Modalità di attuazione dell'affidamento).
1. 217.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1 dopo il capoverso Art. 155-ter, aggiungere i seguenti: Art. 155-quater - (Violazione degli obblighi di mantenimento).
1. Nel caso di violazione di obblighi di mantenimento diretto dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore.
2. Nel caso di violazione di obblighi di mantenimento indiretto applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 155-quater - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). 1. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.
2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.
1. 203. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis.
Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:
Art. 155-bis (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). - 1. Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c.
Art. 155-ter (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - 1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.
2. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.
Art. 155-quater (Violazione degli obblighi di mantenimento). - 1. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare all'altro genitore.
2. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge i dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - 1. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.
2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.
1. 0228. Pisapia.
ART. 2.
Sopprimerlo.
* 2. 217. Maura Cossutta, Bellillo.
Sopprimerlo.
* 2. 223. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.
Sopprimerlo.
* 2. 220. Maura Cossutta, Bellillo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Introduzione di articoli nel codice di procedura civile).
1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:
"Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato.
Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al Presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.
In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.
In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.
Art. 709-ter. - (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in corso, anche ex articolo 710 c.p.c., al giudice dello stesso. In caso contrario essa spetta al giudice tutelare del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o impediscano il corretto svolgimento dell'affidamento condiviso, egli può modificare i provvedimenti in vigore, sia in ordine al modello, che alle modalità di affidamento o può, in alternativa, applicare le seguenti sanzioni:
ammonire il genitore inadempiente;
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro;
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
I provvedimenti assunti dal giudice tutelare nelle ipotesi di sua competenza possono essere impugnati con ricorso alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello territorialmente competente.
2. 301.Il relatore
Sostituirlo con il seguente:
Dopo l'articolo 709 del Codice di Procedura Civile è inserito il seguente:
"Art. 709-bis. - (Progetto educativo e intervento di un consultorio familiare). -
La coppia che intende separarsi, ove non sia in grado di accordarsi sulle modalità della separazione e/o per un progetto educativo comune, è tenuta a presentarsi in presso un Consultorio o un Centro di mediazione familiare, pubblico o privato, per essere informata sulle forme di assistenza ivi disponibili.
Agli incontri possono partecipare i figli, se l'operatore familiare giudica utile e significativa la loro presenza, avuto anche riguardo alla loro età.
Il testo di un'eventuale accordo o la certificazione del passaggio della coppia presso il Consultorio o Centro, è riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che le medesime fanno pervenire al giudice ai sensi dell'articolo 707, comma 7".
2. 250. Cento.
Sostituirlo con il seguente:
Dopo l'articolo 155 codice civile sono inseriti i seguenti:
"Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento). - "La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle indicazioni che i figli abbiano fornito, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché della disponibilità di ciascun genitore a rispettare la figura e il molo dell'altro, quale risulta dal vissuto specifico e dal rispettivo progetto educativo, di cui al comma 9 dell'articolo 708 del codice di procedura civile. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, il giudice può stabilire a carico di uno dei genitori un assegno perequativo periodico da corrispondere all'altro e da determinare su base oggettiva tenendo conto dell'età del figlio, della zona geografica di residenza, di tutte le fonti di reddito di ciascun genitore, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Il giudice deve altresì prevedere un criterio di adeguamento dell'assegno, con riferimento almeno agli indici di svalutazione monetaria".
"Art. 155-ter. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). "Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque la permanenza dell'affidamento possa recare grave pregiudizio al minore".
"Art. 155-quater. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per 1'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.
I genitori devono adoperarsi per stabilire e a mantenere, salvo giustificati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis.
L'impegno discende dai doveri verso i figli, previsti dall'articolo 147, che non comprendono solo l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, ma anche l'obbligo di non impedire che si attui il loro diritto di ricevere analoghe prestazioni da parte dell'altro genitore.
In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte uno dei genitori, che modifichi le modalità di esercizio della potestà, devono essere ridefinite, dai genitori stessi, le regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. In caso di disaccordo la relativa decisione è rimessa al giudice".
"Art. 155-quinquies. - (Obbligo dei genitori). - Quale che sia il regime di affidamento stabilito, è dovere dei genitori concordare le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre a quanto previsto da altre norme di legge, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo.
I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento".
"Art. 155-sexies. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). "Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato su base oggettiva, tenendo della fascia di reddito familiare, del reddito di ciascun genitore, dell'età dei figli e dell'area geografica di residenza; esso deve essere aggiornato annualmente".
"Art. 155-septies. - (Rivedibilità delle modalità di affidamento). - Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per circostanze sopravvenute, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la rilevanza delle ragioni addotte e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore".
"Art. 155-octies. - (Estensione alla filiazione naturale). - Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati".
"Art. 155-novies. - Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 155-bis. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice non motivi disposizioni diverse".
2. 201.Mazzoni.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile).
1. Al primo comma dell'articolo 706 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: "Al ricorso va allegata la documentazione relativa alle "attività preliminari" di cui all'articolo 155-undecies".
2. All'articolo 709-bis del codice di procedura civile (Camera di mediazione) le prole "il nominativo di un centro o di un esperto di mediazione familiare" sono sostituite con: "il nominativo di un Consultorio familiare, di un centro o di un esperto di mediazione familiare".
3. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"Art. 709-ter - (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). - In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, delle modalità di affidamento stabilite dal presidente o dal giudice istruttore e degli obblighi da esse derivanti, nonché qualora uno del genitori attui comportamenti volti ad impedire, limitare o ostacolare in qualsiasi modo i contatti del minore con l'altro genitore, non sia adeguatamente presente ed attento ai rapporti con i figli o comunque attui comportamenti contrari alla corretta applicazione del principio di bigenitorialità, il giudice, su istanza dell'altro genitore o del pubblico ministero, dispone la comparizione delle parti ed adotta con ordinanza reclamabile nel termine di sessanta giorni dal deposito dell'istanza, i necessari provvedimenti.
In particolare il giudice può:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) modificare le modalità di affidamento in vigore per renderle più consone all'interesse dei figli ed evitare ulteriori violazioni;
c) dispone il risarcimento dei danni anche morali, da parte del genitore inadempiente, nei confronti del minore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo e disponendo il versamento della somma su libretto con vincolo pupillare, sotto la sorveglianza del giudice tutelare;
d) disporre il risarcimento dei danni anche morali, da parte del genitore inadempiente nei confronti dell'altro genitore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo;
e) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 5.000 euro, la cui riscossione avviene ad opera del cancelliere; l'importo riscosso deve essere versato al comune di residenza della parte sanzionata ed utilizzato dallo stesso per provvidenze in favore di famiglie bisognose; la sanzione è aumentata fino ad un terzo in caso di recidiva;
f) nei casi più gravi, verificata l'inutilità dei provvedimenti di cui ai precedenti alinea, prevedere a carico del genitore inadempiente l'obbligo di svolgere una attività che il giudice ritenga utile al fine di consentire l'acquisizione della consapevolezza della condizione di coniuge separato e dei doveri che ne discendono".
2. 216.Burani.
Sostituirlo con il seguente:
1. Le parti di comune accordo, o su invito del giudice, possono rivolgersi ad un mediatore familiare, che, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, operi affinché i genitori elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano specificati i termini della cura e dell'educazione dei figli stessi, gli oneri a carico delle parti e le questioni di carattere patrimoniale.
2. 218.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Magnolfi.
Sostituirlo con il seguente:
1. In ogni stato e grado dei giudizi di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, di successiva modifica delle relative condizioni, in presenza di figli minori, nonché nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice può invitare le parti ad avvalersi dell'attività di un mediatore familiare presente nel territorio di residenza di entrambi o una sola delle parti.
2. 219.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Magnolfi.
Al comma 1, sopprimere: il capoverso articolo 709-bis del codice di procedura civile.
2. 215.Tiziana Valpiana.
Al comma 1, sostituire: il capoverso il capoverso articolo 709-bis con il seguente:
Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). - 1. In tutti i casi di disaccordo, sia sul tipo di affidamento che sulle sue modalità, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato, già esistente sul territorio nazionale, con esperienza almeno quinquennale ed i cui operatori siano in possesso del titolo di mediatore nel rispetto degli standard formativi dettati dal Forum europeo di formazione e ricerca sulla mediazione familiare, per essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione e, se vi è interesse, avviarlo.
2. Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.
3. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.
4. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione".
2. 214.Pisapia.
Al comma 1, sostituire: il capoverso articolo 709-bis con il seguente:
"Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). - 1. In tutti i casi di disaccordo, sia sul tipo di affidamento che sulle sue modalità, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un consultorio pubblico o privato ovvero ad un professionista specializzato in materia familiare indicato dalle parti, per essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione e, se vi è interesse, avviarlo.
2. Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del consultorio. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.
3. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il consultorio o presso il professionista ovvero rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.
4. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un consultorio pubblico privato ovvero ad un professionista specializzato in materia familiare di cui al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione".
* 2. 200.Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire: il capoverso il capoverso articolo 709-bis con il seguente:
Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). - 1. In tutti i casi di disaccordo, sia sul tipo di affidamento che sulle sue modalità, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato, già esistente sul territorio nazionale, con esperienza almeno quinquennale ed i cui operatori siano in possesso del titolo di mediatore nel rispetto degli standard formativi dettati dal Forum europeo di formazione e ricerca sulla mediazione familiare, per essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione e, se vi è interesse, avviarlo.
2. Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far pane del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le pani possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.
3. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.
4. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione".
2. 228.Tarditi, Massidda.
Al comma 1, sostituire: il capoverso il capoverso articolo 709-bis con il seguente:
Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). - 1. In tutti i casi di disaccordo, sia sul tipo di affidamento che sulle sue modalità, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato, già esistente sul territorio nazionale, con esperienza almeno quinquennale ed i cui operatori siano in possesso del titolo di mediatore nel rispetto degli standard formativi dettati dal Forum europeo di formazione e ricerca sulla mediazione familiare, per essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione e, se vi è interesse, avviarlo.
2. Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.
3. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.
4. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione".
* 2. 231.Cola.
Al comma 1, sostituire: il capoverso il capoverso articolo 709-bis con il seguente:
Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). - 1. In tutti i casi di disaccordo, sia sul tipo di affidamento che sulle sue modalità, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato, già esistente sul territorio nazionale, con esperienza almeno quinquennale ed i cui operatori siano in possesso del titolo di mediatore nel rispetto degli standard formativi dettati dal Forum europeo di formazione e ricerca sulla mediazione familiare, per essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione e, se vi è interesse, avviarlo.
2. Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.
3. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.
4. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione".
* 2. 234.Francesca Martini.
Al comma 1, sostituire: il capoverso il capoverso articolo 709-bis con il seguente:
Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). - 1. In tutti i casi di disaccordo, sia sul tipo di affidamento che sulle sue modalità, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato, già esistente sul territorio nazionale, con esperienza almeno quinquennale ed i cui operatori siano in possesso del titolo di mediatore nel rispetto degli standard formativi dettati dal Forum europeo di formazione e ricerca sulla mediazione familiare, per essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione e, se vi è interesse, avviarlo.
2. Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.
3. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.
4. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione".
* 2. 236.Mazzuca Poggiolini.
Al comma 1, sostituire: il capoverso il capoverso articolo 709-bis con il seguente:
"Dopo l'articolo 155-ter del codice di procedura civile aggiungere il seguente:
Art. 155-ter. - (Poteri istruttori del giudice). - 1. Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti sull'affidamento dei figli, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova, ivi compresa, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l'audizione dei figli minori. Il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può, inoltre, rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma, per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione al fine di raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".
2. 224.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 1, dopo le parole: in cui, aggiungere le seguenti: E disposto l'affidamento condiviso in assenza dell'accorso di entrambi i genitori.
2. 203. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 1, sostituire le parole: di un centro o di un esperto di mediazione familiare, con le seguenti: di un consultorio pubblico o privato ovvero di un professionista specializzato in mediazione familiare.
2. 204. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, al comma 2 sostituire le parole: hanno l'obbligo, con le seguenti: possono.
2. 221. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 2, sostituire le parole: hanno l'obbligo, con le seguenti: sono tenute.
2. 205. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 2, sostituire le parole: di rivolgersi, con le seguenti: a rivolgersi.
2. 206. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 2, sostituire le parole: tra esse, con le seguenti: tra di esse.
2. 207. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 2, sostituire le parole: dell'affido, con le seguenti: dell'affidamento.
2. 208. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 2, sostituire le parole: al centro, con le seguenti: al consultorio pubblico o privato.
2. 209. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 2, sostituire le parole: non produca, con le seguenti: non risolva il conflitto.
2. 210. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al capoverso Art. 709-bis, sostituire la rubrica con la seguente: (Mediazione familiate).
2. 202. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 709-ter, con le seguenti:
Dopo l'Art. 155-quater del codice civile è inserito il seguente:
Art. 115-quinquies: "Inosservanza dei provvedimenti sull'affidamento dei figli".
Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati dal giudice sull'affidamento dei figli, ovvero ostacoli o impedisca il rapporto dell'altro genitore con la prole come stabilito, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta il comportamento ai fini della modifica delle condizioni precedentemente stabilite.
2. 222. Maura Cossutta, Pistone, Belillo.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 709-ter, con le seguenti:
Dopo l'Art. 155-quater del codice civile è inserito il seguente:
Art. 115-quinquies: "Inosservanza dei provvedimenti sull'affidamento dei figli".
Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati dal giudice sull'affidamento dei figli, ovvero ostacoli o impedisca il rapporto dell'altro genitore con la prole come stabilito, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta il comportamento ai fini della modifica delle condizioni precedentemente stabilite.
2. 225. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.
Al comma 1, capoverso Art. 709-ter, comma 1, sostituire la parola: genitorialità, con le seguenti: potestà genitoriale.
2. 211. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 709-ter, comma 2, sostituire la parola: egli, con le seguenti: il giudice.
2. 213. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 709-ter, comma 2, sostituire le parole: il corretto svolgimento, con le seguenti: la corretta attuazione.
2. 212. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:
Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:
Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). - 1. Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione ditali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c.
Art. 155-ter. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - 1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.
2. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.
Art. 155-quater. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). - 1. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare all'altro genitore.
2. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - 1. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.
2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.
* 2. 033.Mantini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:
Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). - 1. Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione ditali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c.
Art. 155-ter. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - 1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. 11 vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.
2. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.
Art. 155-quater. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). - 1. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare all'altro genitore.
2. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge i dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - 1. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.
2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.
* 2. 030.Cola.
Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:
Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:
Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). - 1. Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c.
Art. 155-ter. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - 1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.
2. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.
Art. 155-quater. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). - 1. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare all'altro genitore.
2. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - 1. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.
2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.
* 2. 026.Tarditi, Massidda.
Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:
Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). - 1. Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c.
Art. 155-ter. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - 1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.
2. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.
Art. 155-quater. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). - 1. Nel regime di mantenimento diretto di cui al quarto comma dell'articolo 155, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente ai genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore.
2. Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - 1. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo, che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.
2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.
* 2. 037.Mazzuca Poggiolini.
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Disposizioni di attuazione).
Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, l'applicazione della presente legge.
2. L'articolo 155 del codice civile, come sostituito dalla presente legge, gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater e 155-quinquies del codice civile e gli artt. 709-bis e 709-ter del codice di procedura civile, si applicano anche alle fattispecie di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso di cui alla legge n. 898 del 1970, nonché ai figli di genitori non coniugati.
3. 100.Il relatore.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Disposizioni di attuazione).
1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o 9 l'ex 898/70, l'applicazione della presente legge.
2. Gli articoli 155-bis e ter e gli articoli 709-bis e 709-ter si applicano anche alle fattispecie del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso, di cui alla legge 898/70, nonché ai figli nati al di fuori del matrimonio.
3. 200. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.
Sostituirlo con il seguente:
1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o 9 l'ex 898/70, l'applicazione della presente legge.
2. Disposizioni di attuazione
Gli articoli 155-bis e ter si applicano anche alle fattispecie di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso, di cui alla legge 898/70, nonché ai figli nati da coppie di fatto.
3. 202.Pisapia.
Sostituirlo con il seguente:
"Le norme previste agli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinqies del codice civile si applicano anche nei casi di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano, altresì, nel caso di affidamento dei figli delle coppie di fatto, qualora il riconoscimento sia stato fatto da entrambi i genitori e gli stessi abbiano cessato la convivenza.
3. 210. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1 premettere il seguente comma:
1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o 9 l'ex 898/70, l'applicazione della presente legge.
* 3. 213.Cola.
Al comma 1 premettere il seguente comma:
1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o 9 l'ex 898/70, l'applicazione della presente legge.
* 3. 315.Mazzuca Poggiolini
Al comma 1 premettere il seguente comma:
1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o 9 l'ex 898/70, l'applicazione della presente legge.
* 3. 314.Mantini.
Al comma 1 premettere il seguente comma:
1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o 9 l'ex 898/70, l'applicazione della presente legge.
* 3. 320.Mantini.
Al comma 1, sostituire le parole: da coppie di fatto con le seguenti: al di fuori del matrimonio.
3. 201. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.
Al comma 1 le parole: ai figli nati da coppie di fatto sono sostituite con le seguenti: a vantaggio dei minori i cui genitori non siano coniugati.
3. 209.Burani.