Al Comitato Ristretto della Commissione Giustizia

Contributo alla discussione delle Pdl 66 e abbinate in esame

Onorevoli Legislatori,

Esprimiamo il nostro vivo apprezzamento per le promesse mantenute. A pochi mesi dalle elezioni è già stata avviata la riforma che riguarda la competenza dei Tribunali Minorili e dell'attuale normativa inerente l'affidamento dei minori in caso di separazione/divorzio.

Ciò ha creato una forte aspettativa da parte delle famiglie interessate che, di conseguenza, investe di grande responsabilità l'attuale maggioranza parlamentare e governativa promotrice della riforma, circa gli esiti.

Riteniamo pertanto doveroso da parte nostra fornire il contributo di esperienza e conoscenza del fenomeno accumulate in otto anni di attività, al fine di contribuire alla realizzazione di una riforma quanto più possibile rispondente a ciò che più ci sta a cuore: il benessere dei nostri figli e dei figli che verranno. Una responsabilità che compete alla società nel suo insieme.

Il fine principale di questa nuova legge è garantire alla prole il diritto alla bigenitorialità, riconosciuto anche da Convenzioni Internazionali, eliminando gli strumenti che attualmente favoriscono la conflittualità nella coppia genitoriale, e sottraendo la stessa quanto più possibile al reiterato ricorso giudiziario.

La discrezionalità del magistrato

L'attuale normativa conferisce il potere discrezionale al magistrato di decidere a quale dei genitori affidare la prole e quindi l'esercizio esclusivo della potestà. In tal modo lo Stato esorbita dai suoi compiti e interviene pesantemente nella sfera privata in modo del tutto gratuito. Cosa c’è di giuridico, infatti, nell’imporre ad un bambino di allontanarsi dal padre la domenica sera, quando vorrebbe restare con lui fino al lunedì mattina?

Tale procedura pone i coniugi separandi nella condizione di adire il Tribunale quali parti in lite: esaspera il conflitto inducendo la determinazione di attribuire all’altro la responsabilità del fallimento familiare, accentua la disputa sui rapporti patrimoniali, e convalida l'idea che il "cattivo" coniuge è anche cattivo genitore fino a fondere i due aspetti in un disegno negativo della personalità dell’altro.

Tutti termini ostativi alla ricerca da parte della coppia di un nuovo equilibrio, di una elaborazione della crisi orientata alla costruzione di una nuova relazione alla quale i figli possano fare riferimento.

Il magistrato è un funzionario dello Stato preposto ad applicare la legge in caso di liti o violazioni normative: non ha preparazione tecnica, né attitudine psicopedagogica, né sufficiente conoscenza delle dinamiche relazionali interne al nucleo familiare per stabilire a sue discrezione quale genitore sia più idoneo a prendersi cura in maniera esclusiva della prole. Nei pochi minuti in cui si svolgono le udienze i coniugi non vengono neppure ascoltati, tantomeno i figli, parlano solo gli avvocati: il giudice non applica la legge ma la prassi giurisdizionale fondata perlopiù su stereotipi socio/culturali e su concezioni personalissime circa i ruoli genitoriali.

A titolo di esempio si allega stralcio di un seminario condotto dal Dr. Alberto Bucci, Presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Roma, pubblicato nel sito www.albertobucci.net, che evidenzia l’origine delle distorsioni applicative dell’attuale normativa e delle disparità smisurate di trattamento, basate su inammissibili orientamenti ideologici.

È opportuno quindi che il legislatore prenda atto della realtà quale si svolge nei Tribunali, per redigere una legge chiara che semplifichi e velocizzi i procedimenti, e che elimini tutto quanto possa dar spazio ad un aumento della conflittualità nonché all’abuso di situazioni che finiscono per danneggiare in modo irreparabile l’equilibrio psico-emotivo dei minori. Che consenta altresì al cittadino di accedere con piena soddisfazione al servizio giustizia dello Stato, dove è ridimensionata la discrezionalità del magistrato tenuto strettamente ad applicare la legge senza fantasie interpretative, ed a rispondere del suo operato.

Nelle famiglie conviventi la gestione della vita dei figli e la suddivisione dei relativi compiti non è materia di intervento giudiziario, se non quando i genitori si sottraggono o violano le norme di legge che sanciscono le loro responsabilità. I figli sono affidati ai genitori, ossia posti sotto la loro responsabilità naturalmente, dalla nascita. Non si comprende pertanto la ragione per cui la separazione coniugale debba comportare l’intervento giudiziario per stabilire - da parte di terzi estranei al contesto - competenze o limitazioni dell’esercizio della potestà in capo ad uno o all’altro dei genitori. La loro separazione coniugale non muta il quadro: si resta affidatari, occorre solo concordare nuove modalità per continuare a svolgere le stesse funzioni.

Occorre quindi che la nuova normativa sottragga alla discrezionalità delle giurisdizioni adite qualunque decisione inerente la gestione dei figli, e crei la base socio/culturale per mettere la coppia genitoriale nella condizione di addivenire ad una reale conciliazione ed elaborare un accordo in ordine alla condivisione ed adempimento delle responsabilità nei confronti dei figli. Che deve primariamente rispettare il loro diritto ad usufruire dell’apporto e della presenza di entrambi i genitori non in base a schemi rigidamente prefissati di spartizione delle mansioni e dei tempi di frequentazione, ma sulla base delle esigenze in evoluzione dei figli stessi e delle pregresse abitudini ed attitudini di ciascuno, adattate alla nuova situazione.

Tale accordo deve costituire il requisito essenziale per l’avvio del procedimento legale di separazione coniugale in presenza di figli minori quali parte in causa, dove il loro riconosciuto supremo interesse morale e materiale prevale sull’interesse delle altre parti.

Si ribalta pertanto il logoro concetto in base al quale se i coniugi non trovano un accordo è il giudice che decide: no, il giudice decide, ovvero omologa la separazione coniugale e l’affidamento della prole solo quando i genitori siano addivenuti ad un accordo rispondente alla premessa legislativa di assicurare ai figli la bigenitorialità e condividere pariteticamente oneri e responsabilità.

In caso di mancato accordo o di accordo non rispondente ai dettami della discutenda legge, il giudice non ha alcuna facoltà decisionale, ma, stabilendo un termine di presentazione, rimette le parti ad istituendo centro, come previsto dalle Pdl in esame, dove gli specialisti forniranno il supporto di orientamento, consulenza psicologica e legale, di mediazione per la conciliazione e per il superamento delle divergenze.

In ogni caso il procedimento deve avere priorità e svolgersi in tempi umanamente accettabili: riteniamo non superiori ai 90 giorni.

L’assegnazione della casa coniugale

E’ uno degli elementi maggiormente costitutivi della conflittualità. Il coniuge obbligato ad allontanarsi, se proprietario esclusivo o per quota parte, non solo viene alienato dal godimento di un bene di cui spesso continua a pagare gli oneri, ma costretto ad affrontare ingenti spese per approntare altra sistemazione abitativa. La valutazione di tale depauperamento è stata a tutt’oggi disattesa.

Nella Pdl 453 aggiornata abbiamo introdotto possibili strumenti regolativi a seconda delle circostanze. Poiché inevitabilmente la separazione coniugale comporta un impoverimento delle risorse economiche ed un arretramento del tenore di vita, riteniamo che questo debba essere condiviso da entrambi i coniugi.

La prevalenza dell’interesse dei minori sarebbe ottimamente realizzata qualora la casa coniugale fosse assegnata agli stessi ed i genitori – indipendentemente dal titolo di proprietà .- si alternassero per periodi preconcordati, fermo restando il diritto dei figli di vedere il genitore al momento non convivente quando lo ritengano opportuno. In tal modo si risolverebbe radicalmente anche la disputa circa l’introduzione di terze persone estranee alla vita familiare dei figli, la cui egoistica imposizione – e talora forzata sostituzione del genitore non convivente - aggiunge ulteriori squilibri e sofferenze. I bambini necessitano di tempi lunghi e particolari modalità per adattarsi alla lacerazione familiare, che troppo spesso non vengono rispettati.

Ci rendiamo conto che questa soluzione ottimale è difficilmente realizzabile nel lungo periodo.

Occorre pertanto stabilire in maniera inequivoca che la depauperazione di cui sopra DEVE essere valutata economicamente sia come capitolo di spesa al mantenimento dei figli sia in termini di vantaggio che ne consegue il genitore prevalentemente convivente con gli stessi.. Il quale sarà tenuto a versare un canone di locazione, in base al valore di mercato, all’altro coniuge proprietario esclusivo o per quota parte.

Al fine di evitare un arbitrario trasferimento dei figli dalla casa coniugale assegnata, da parte del genitore prevalentemente convivente., sarebbe opportuno adottare quanto previsto in Francia: la doppia residenza (presso il padre e la madre) dei minori e divieto di trasferimento degli stessi senza previo accordo.

Per evitare altresì inutili successivi ricorsi giudiziari circa l’interpretazione dell’accordo, riteniamo indispensabile che qualunque decisione inerente il trasferimento di domicilio, l’iscrizione ad istituto scolastico, a centro religioso, attività sportiva, terapie medico-chirurgiche programmate, viaggi all’estero, comporti altresì la firma di entrambi i genitori

L’assegno di mantenimento per i figli

Altro elemento di conflittualità che il più delle volte viene agita dalle madri come un vero e proprio ricatto. Che fa leva sulla minaccia di alienare al padre l’affetto dei figli ottenuti in affido esclusivo, manipolandoli.

Oltre all’avidità suggerita dall’esterno, dietro all’esosità dell’assegno di mantenimento che diventa così l’unica reale fonte di sostentamento per i figli, si cela spesso la determinazione di "far pagare" il fallimento dell’unione al coniuge ritenuto responsabile, attribuendogli colpe esclusive. Nel caso di un reddito medio questo viene dimezzato, e, unitamente alla perdita delle casa coniugale, spinge il poveraccio sulla soglia dell’indigenza.

La reazione del genitore non affidatario che si sottrae all’obbligo di versare il contributo al mantenimento dei figli tramite assegno - vituperata solo quando riguarda il padre, mai la madre che agisce nello stesso modo - evidenzia che tale formula, colpevolizzante oltreché deresponsabilizzante, nega sia la gratificazione sia il controllo sulla reale utilizzazione delle risorse erogate. In altre parole, si pretende attualmente che un soggetto produca un reddito e ne eroghi buona parte ad un altro che glielo amministra - per ordine di un terzo - senza delega e senza rendiconto. Un vero mostro giuridico.

L’ordinamento prevede comunque tutele per gli aventi diritto, qualora l’obbligato si sottrae. Ma quale tutela esiste per l’erogatore di assegno che ha fatto il suo dovere fino in fondo, quando è costretto a contribuire ulteriormente in maniera diretta perché l’altro non provvede? In pratica nessuna..

Atteso che sui genitori incombono legalmente i medesimi obblighi circa la cura ed il mantenimento dei figli, e che a questi risulta più gradito che ciascuno dei genitori si occupi di loro, l’affido condiviso (o congiunto) deve ripristinare il diritto-dovere di entrambi a provvedere direttamente alle loro necessità. Ciascuno assuma le proprie responsabilità: si ritorna all’assegno solo quando è necessario un certo tipo di coercizione nei confronti del genitore - padre o madre - che comprovatamente se ne sottrae.

Poiché si prevede che la prole trascorra complessivamente uguali tempi sia con l’uno che con l’altro genitore, l’erogazione di vitto e alloggio e delle varie utenze domestiche costituisce di per sé paritetico "mantenimento diretto". La spartizione per capitoli di spesa di altre necessità – spese scolastiche, abbigliamento, istruzione, sport, divertimento e vacanze, cure mediche – in proporzione alle risorse reali di ciascun genitore completa il bilancio.

Non si capisce pertanto la necessità, prevista nella discutenda Pdl 66, di mantenere la formulazione di un eventuale assegno perequativo, lasciata oltretutto alla discrezionalità del magistrato. Perequativo di cosa, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore? Ma tali compiti costituiscono un dovere per il genitore ed un diritto per il figlio: significherebbe svilire ai suoi occhi ogni funzione educativa e di cura che il genitore svolge nei suoi confronti, monetizzandola come un salario. E costituirebbe una beffa per quel genitore produttore di reddito, impossibilitato per questo a dedicare più tempo ai propri figli, che per decisione del giudice fosse costretto a remunerare i compiti domestici dell'altro.

Che un genitore si dedichi esclusivamente alla cura dei figli, è una scelta dettata dalle circostanze della vita e dalla personale scala di valori. Altro è che il diritto collochi tale scelta nel quadro di una qualunque attività lavorativa soggetta a remunerazione: si determinerebbe così la morte della famiglia come luogo di riferimento fisico e psicologico e, al contempo, di educazione delle pulsioni di onnipotenza tipiche dei bambini, validando in chiave economica la mera funzione riproduttiva e di allevamento.

Tale scelta inoltre può essere operata a fronte di risorse economiche sufficienti: quando la separazione coniugale comporta una decurtazione di tali risorse, occorre rivedere i presupposti. In altre parole, addebitare l’intero carico economico al genitore "colpevole" di produrre reddito è discriminante: che anche l’altro provveda in tempi brevi a procurarsene uno per far fronte ai propri obblighi di mantenimento dei figli.

Si invitano inoltre i legislatori a riflettere circa gli effetti deleteri che il mantenimento sotto forma di assegno, spacciata come "interesse del minore", produce sull’educazione dello stesso. Incamerando il sottostante modello conflittuale e ricattatorio che una siffatta formula alimenta quotidianamente, convinto che può pretendere tutto e subito, il ragazzo negli anni agirà il medesimo modello anche nei confronti del genitore convivente, e più tardi nei confronti di chiunque.

Si rivolgono a noi centinaia di madri separate/divorziate affidatarie che non riescono più a gestire i figli adolescenti, che lamentano i ricatti subiti da questi, ovvero la continua messa in discussione del loro ruolo materno e la minaccia di scegliere la convivenza paterna se non ottengono ciò che chiedono. Altre, piangendo, confessano di non farcela più ad essere sfruttate da figli già adulti che non si decidono a crescere e rendersi autonomi sia economicamente che psicologicamente. Nessuna ammette l’origine dell’imprinting.

Le cronache ci informano altresì di adolescenti che, incapaci di accettare le prime sconfitte e gli inevitabili rifiuti che il mondo esterno alla famiglia oppone loro, reagiscono con aggressività smisurata o al contrario piombano nella depressione. Il disagio adolescenziale – schizofrenia, anoressia, baby gang – , originato dall’assenza di adeguati valori relazionali e di razionalizzati freni inibitori, registra dati sconfortanti.

L’assegno assistenziale per il coniuge

I legislatori, nelle discutende Pdl, per opportuni motivi, hanno omesso di prendere in considerazione tale istituto, che riteniamo però inprescindibile dall’accordo dei coniugi testé auspicato.

Anche questo elemento infatti concorre ad esasperare la conflittualità ed il ricatto, a causa dell’utilizzo distorto che la giurisprudenza ha consentito negli anni.

Dopo oltre un cinquantennio dal varo della Costituzione che riconosce alla donna pari diritti sociali, politici e culturali; dopo decenni di lotte femministe che hanno consentito alle donne di emanciparsi dall’esclusivo ruolo di moglie-madre-casalinga dipendente economicamente dal marito; dopo l’attuazione di innumerevoli norme che garantiscono ai due generi paritetico accesso all’istruzione ed al mondo del lavoro, riteniamo offensivo alla dignità delle donne che hanno combattuto per tutto questo trovarci qui a disquisire circa l’improbabile diritto accreditato alle ex mogli di essere mantenute, vita natural durante, dagli ex mariti.

Tale è diventato infatti questo istituto che il legislatore, diversi decenni fa in un contesto socio-economico lontano anni luce dall’attuale, aveva previsto quale tutela alle donne separate impossibilitate a provvedere a se stesse per evidenti ragioni familiari, socio-culturali, di età o di salute.

Riteniamo indegno che questa tutela venga estesa con identiche modalità e presupposti alle ex mogli del terzo millennio acculturate, tecnologizzate, perlopiù madri di figli unici inseriti già a sei mesi negli asili nido, collocandole - in quanto categoria - sul medesimo piano degli handicappati che necessitano di opportuna e costante protezione

Alcune ricerche scientifiche affermano che il cervello femminile esprime un’intelligenza di gran lunga superiore a quella maschile. I dati Istat ci informano che il numero delle diplomate e laureate in alcune discipline supera la controparte maschile, che il numero delle donne lavoratrici è in aumento esponenziale da decenni, addirittura in alcune zone geografiche la inoccupazione e disoccupazione riguarda prevalentemente gli uomini. In molti settori statali, negli enti locali e nei corpi militari, grazie alle politiche del dicastero Pari Opportunità, le quote per l’accesso femminile sono già una realtà. Un numero crescente di donne svolge mansioni prestigiose e strategiche un tempo esclusiva prerogativa maschile. Altre si organizzano in cooperative che, usufruendo di contributi statali ed europei a fondo perduto, avviano fiorenti attività Non si comprende pertanto, a fronte di tale massiccio qualificato impegno che valorizza ed arricchisce la società italiana nel suo insieme, il permanere di una siffatta cultura retrogada che inchioda una categoria di donne, le ex mogli, al ruolo di ex marito-dipendenti.

Invitiamo i legislatori a valutare, altresì, se e quanto la tutela di questa categoria protetta possa ledere gli interessi di altre donne.

Ci riferiamo ad esempio a quelle madri che, sacrificando una intera vita per far studiare i figli in modo da consentirgli uno stipendio decoroso, se li ritrovano quarantenni dentro casa poiché quello stipendio, tra alimenti ai nipotini ed assistenza alla ex nuora nullafacente, è andato in fumo. E continuano così a sacrificare anche la pensione maturata in decenni di duro lavoro.

Ci riferiamo ad altrettanti madri che, sempre con enormi sacrifici ed adattandosi a vivere tutta la vita in una casa popolare, hanno gustato la soddisfazione di assicurare a un figlio la proprietà di un appartamento decoroso e confortevole. Per vederlo sfumare nel nulla quando, a seguito di separazione coniugale del figlio medesimo, viene assegnato gratis vita natural durante alla giovane ex nuora nullafacente e nullatenente, e di li a poco occupato dal nuovo inquilino neo fidanzato della stessa.

Spesso, in quanto nonne, vedono sfumare nel nulla anche la relazione affettiva con i loro nipotini che hanno accudito e cresciuto nei primi anni di vita.

Ci riferiamo alle nuove compagne di uomini separati/divorziati che, contrariamente alle prime mogli, per far quadrare il bilancio domestico non possono contare granché sulle risorse del loro compagno, già impegnate a pagare alimenti e mutuo immobiliare a ex moglie nullafacente e nullatenente. Queste donne ed i figli nati dalla nuova unione, discriminati poiché "secondi", devono accontentasi delle briciole.

Ad oggi non si ha notizia, per contro, di alcun caso di "assistenza" fornita da una ex moglie con florida situazione economica al marito indigente. Le documentazioni in tal senso presso i Tribunali aditi restano inevase per anni nei cassetti del dimenticatoio.

Sollecitato in merito all’art. 2 della Costituzione, che sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazione di…sesso.., un magistrato ebbe a rispondere che non si è mai visto che una moglie – nella fattispecie un personaggio dello spettacolo ricca potente e famosa – debba mantenere l’ex marito, disoccupato grazie alla terra bruciata che lei gli aveva fatto intorno. Il quale, neanche a dirlo, dopo aver perso il lavoro ha perso anche la figlia di sette anni, che non riusciva ad incontrare da molti mesi senza che nessuno intervenisse a "tutelare" i diritti della stessa.

La reale tutela dei minori, siano essi nati dal matrimonio o da una seconda unione, si realizza anche attraverso l’eliminazione di anacronistici privilegi, il cui costo ricade sugli ex mariti ma anche sulla collettività.

Possiamo testimoniare che un gran numero di donne separate/divorziate perfettamente in grado di essere economicamente autosufficienti, con i figli già inseriti in strutture scolastiche o materno-infantili, per non alienarsi la "assistenza" fornita dall’ex coniuge ed i benefici che lo Stato eroga alle madri capo-famiglia, - a spese dei contribuenti e quindi anche degli ex mariti produttori di reddito – si adoperano a svolgere mansioni part-time in nero, alimentando così il mercato del lavoro sommerso con grave pregiudizio per lo Stato stesso, ovvero per la collettività.

Si rende quindi necessario la modifica dell’art. 156 c.c. ridimensionando all’odierna realtà sociale la funzione di questo istituto. Nel senso di fornire al coniuge che si trova in stato di reale necessità ed obiettivo svantaggio come conseguenza della separazione un aiuto economico determinato nella qualità e nella durata, da parte del coniuge con una posizione economica al momento più stabile e solida. Tale aiuto deve determinarsi in proporzione alle reali possibilità economiche del pagante, e qualora il beneficiario abbia un’età inferiore ai 50 anni non può superare il periodo di tre anni.

Sanzioni

L'attuale ordinamento non esplicita mai che il figlio ha un diritto soggettivo a mantenere significativi rapporti con entrambi i genitori. Mancano pertanto strumenti legislativi atti a garantire sia l’esecuzione dei provvedimenti relativi alle permanenza figli/genitore non convivente, sia il diritto dei minori alla bigenitorialità.

Le modalità e la qualità di intervento della Magistratura evidenziano un certo pregiudizio legato al sesso del genitore alienato. Il genitore alienante, in particolare la madre, raramente viene contrastato in maniera risolutiva: le sue azioni ostacolanti non vengono contemplate come una forma di violenza sul bambino dall’attuale ordinamento, che di conseguenza non prevede adeguate sanzioni..

Sanzioni penali sono riferite solo al genitore non affidatario quando sottrae il figlio, o quando non ottempera alla sua funzione di erogatore di risorse economiche, mentre nulla è previsto per il genitore affidatario che impedisce all’altro di esercitare la funzione affettiva-educativa nei confronti dei figli di fatto abbandonandoli.

Ci sembra che la discutenda Pdl 66 non consideri attentamente queste circostanze, né tantomeno introduca soluzioni incisive, lasciando nuovamente alla discrezionalità degli organi giudicanti la valutazione delle inottemperanze e violazioni, e la modalità di intervento.

L’esperienza di altri Paesi europei, dove l’istituto dell’affido congiunto (o condiviso) della prole è già in vigore da anni, ci insegna che spesso il principio basilare ispiratore viene calpestato poiché l’ordinamento è carente di idonei strumenti legislativi per farlo rispettare. In pratica la violazione persiste grazie all’impunità che gode.

Posto che il supremo interesse del minore consiste nel mantenere una relazione costante, significativa e continuativa con entrambi i genitori, riteniamo indispensabile che una nuova normativa configuri tutti i reiterati e comprovati comportamenti con i quali un genitore disattende le sue funzioni, oppure ostacola i rapporti del figlio con l’altro genitore, come un reato in danno del minore. Tali comportamenti devono essere ricompresi negli artt. 570 (come modificato nella Pdl 453 aggiornata) - 571 - 572 - 573 - 574 del c.p.. e sanzionati di conseguenza

Una forte preoccupazione, dato il contesto da cui scaturiscono, riguarda le denunce strumentali.

Abbiamo ragione di temere che, approvata la norma che affida la prole ad entrambi i genitori, il modello conflittuale che caratterizza il periodo post-separazione verrà agito in tempi anteriori. Ovvero il genitore conflittuale, onde evitare l’applicazione della nuova norma, proceda a denunce penali di abuso e maltrattamento sui figli a carico dell’altro genitore, onde interdirlo dal suo ruolo ancor prima dell’avvio del procedimento di separazione e affido minori, azzerando in tal modo gli effetti della norma stessa.

Le statistiche reali ci informano che già oggi, ad affido monogenitoriale ancora in vigore, oltre il 90% delle denunce di violenza fisica e/o sessuale su minore intrafamiliare sono infondate, strumentali all’obiettivo del genitore separato conflittuale (perlopiù affidatario) a spezzare definitivamente la relazione figlio/genitore non convivente.

Alleghiamo altro documento che fornisce maggiori dettagli circa le modalità anche giuridico-amministrative con cui questa aberrante pratica si evolve, e le conseguenze devastanti – irreparabili - che produce sulla stabilità psico-emozionale dei minori coinvolti.

Qui ci limitiamo a testimoniare come tali modelli conflittuali vengano suggeriti e sollecitati proprio da coloro che si oppongono con argomentazioni mistificanti all’applicazione dell’affido congiunto. Un drappello di figure professionali – spesso rappresentanti del cosiddetto "branco rosa" -, avvocati, psicologi, tenutari di centri antiviolenza finanziati con soldi pubblici, che sulla conflittualità tra ex coniugi hanno accumulato ingenti fortune economiche, e sulla retorica della "tutela della donna e del minore" hanno consolidato fulgide carriere, guadagnato posizioni di potere, nutrito consistenti serbatoi di voti.

Chiediamo quindi ai legislatori il coraggio di sradicare fino in fondo i meccanismi e gli interessi che alimentano irresponsabilmente la conflittualità, stabilendo pesanti sanzioni per coloro che utilizzano e devastano i bambini, propri o altrui, per annientare la dignità di genitori colpevoli solo di voler restare tali.

I NOSTRI FIGLI, E QUELLI CHE VERRANNO, RINGRAZIANO.

Vi auguriamo buon lavoro.

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Vincenzo Spavone - Presidente GESEF Roma, 05 marzo 2002