C. 66 ed abbinate

 Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli

15 settembre 2004

  

Art. 1.

(Modifica e introduzione di articoli nel codice civile).

 

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

Art. 155 - (Provvedimenti riguardo ai figli). Dopo la separazione personale o il divorzio dei genitori il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, che i figli restino affidati a entrambi i genitori tenendo conto delle modalità concordate dai coniugi e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione. In particolare il giudice prende atto, se non palesemente contrari agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori e stabilisce, in caso di disaccordo dei genitori, tenendo conto delle rispettive proposte, e nell’interesse dei figli, i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

La potestà è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza relative all’educazione, istruzione e salute sono assunte, ove possibile, congiuntamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: a) le attuali esigenze del figlio; b) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; c) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; d) le risorse economiche di entrambi i genitori; e) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

 

2. Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:

 

Art. 155-bis - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare pregiudizio al minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo, per quanto possibile, il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c.

 

Art. 155-ter. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione deve essere adeguatamente tenuto conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà. Il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c. La stessa assegnazione decade nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.

In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza o di domicilio da parte di uno dei genitori che interferisca gravemente con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la ridefinizione degli aspetti economici. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

 

Art. 155-quater. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare all'altro genitore.

In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

 

Art. 155-quinquies. (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 155, comma 4. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.

 

Art. 155-sexies (Poteri istruttori del giudice). Prima dell'emanazione anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova, nonchè, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l'audizione dei figli minori.

Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

 

Art. 2.

(Introduzione di articoli nel codice di procedura civile).

 

1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

 

Art. 709-bis - (Mediazione familiare). In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato accreditato.

Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al Presidente del tribunale il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.

In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.

In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare di cui al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

 

Art. 709-ter - (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in corso, anche ex articolo 710 c.p.c., al giudice dello stesso. In caso contrario essa spetta al Tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, egli può modificare i provvedimenti in vigore, sia in ordine al modello, che alle modalità di affidamento o può, in alternativa, applicare le seguenti sanzioni:

a) ammonire il genitore inadempiente;

b) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;

c) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro;

d) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle Ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

 

Art. 3

(Disposizioni penali)

 

1. La mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ai sensi dell'articolo 570 del codice penale.

 

Art. 4.

(Disposizioni di attuazione).

 

1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, l'applicazione della presente legge.

 

2. L'articolo 155 del codice civile, come sostituito dalla presente legge, gli artt.155-bis, 155-ter, 155-quater e 155-quinquies del codice civile e gli artt. 709-bis e 709-ter del codice di procedura civile, si applicano anche alle fattispecie di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso di cui alla legge n. 898 del 1970, nonché ai figli di genitori non coniugati.